IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, concernente "Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale" ed in particolare l'articolo 22, comma 1, che prevede vengano stabiliti con regolamento di esecuzione criteri e modalita' per l'erogazione dei contributi previsti dalla precitata legge regionale, in conformita' con i principi stabiliti dallo stesso articolo 11; Ritenuto di disciplinare in maniera completa ed organica le iniziative contributive previste dalla gia' citata legge regionale 7/92 volte a promuovere e favorire l'integrazione sociale delle persone svantaggiate, ricercando anche un coordinamento con la legge nazionale 8 novembre 1991, n. 381, concernente anch'essa "Disciplina delle cooperative sociali"; Sentito al riguardo il parere del Comitato dipartimentale per le attivita' economico-produttive, che nella seduta del 28 maggio 1992 si e' espresso favorevolmente sul testo di regolamento proposto; Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 6130 del 12 novembre 1992; Decreta: E' approvato il Regolamento per l'attuazione del Capo II della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, concernente "Interventi regionali a sostegno delle cooperrative sociali", facente parte integrante del presente decreto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 26 novembre 1992 TURELLO Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 14 gennaio 1993 Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro 1, foglio 172 _______ REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL CAPO II DELLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 1992, N. 7 CONCERNENTE "INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE COOPERATIVE SOCIALI". Art. 1. Contenuti del regolamento 1. Fermo restando quanto stabilito dalle norme contenute nella legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 - di seguito denominata legge regionale - il presente regolamento disciplina le modalita' e le pro- cedure per la concessione dei contributi di cui agli articoli 9, 11 e 12 della legge regionale.